Art. 4
LEGGE 28 giugno 1964, n. 444
In vigore dal 15 lug 1964
È autorizzata per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei tondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 20 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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