Art. 3 · LEGGE 28 giugno 1964, n. 444

Art. 3

LEGGE 28 giugno 1964, n. 444

In vigore dal 15 lug 1964
È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964. in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
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