Art. 7
LEGGE 21 giugno 1964, n. 467
In vigore dal 21 lug 1964
All'onere di lire 25 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 si provvederà mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lo esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale del leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 giugno 1961
SEGNI
MORO - SPAGNOLLI - GIOLITTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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