Art. 7 · LEGGE 21 giugno 1964, n. 467

Art. 7

LEGGE 21 giugno 1964, n. 467

In vigore dal 21 lug 1964
All'onere di lire 25 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 si provvederà mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lo esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale del leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 giugno 1961 SEGNI MORO - SPAGNOLLI - GIOLITTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-06-21;467#art-7