Art. 6 · LEGGE 21 giugno 1964, n. 467

Art. 6

LEGGE 21 giugno 1964, n. 467

In vigore dal 21 lug 1964
Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributo di cui al precedente , in aggiunta allo stanziamento previsto dal Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, nella misura di lire 2.5 miliardi per l'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, lire 5 miliardi per l'esercizio 1965 e lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1966. I fondi non utilizzati in un esercizio possono essere utilizzati in quello successivo.
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