Art. 5 · LEGGE 21 giugno 1964, n. 467

Art. 5

LEGGE 21 giugno 1964, n. 467

In vigore dal 4 lug 1970
I proprietari di cui all' sono soggetti, per quanto riguarda le nuove costruzioni, alle norme di cui agli della legge 4 gennaio 1968, n. 19 . Sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi, dall'imposta di conguaglio, dall'imposta generale sulla entrata di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e da ogni altro tributo all'importazione, i materiali metallici, macchinari ed oggetti metallici provenienti dalla demolizione delle navi di cui all'. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione è effettuata dai cantieri cui è stata commessa la demolizione della nave, sia che venga eseguita in proprio dai cantieri medesimi sia che i materiali stessi vengano venduti, allo Stato estero, dai cantieri demolitori a terzi e da questi ultimi importati .
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