Art. 1
LEGGE 21 giugno 1964, n. 467
In vigore dal 21 lug 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
La validità delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, modificata dalla legge 9 gennaio 1962, n. 2, ed integrata dalla legge 28 ottobre 1962, n. 1604, è estesa al periodo dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1966.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli della legge 9 gennaio 1962, n. 2, sono sostituiti rispettivamente dagli della presente legge, l' della legge 9 gennaio 1962, n. 2, e l'articolo unico della legge 28 ottobre 1962, n. 1604, sono abrogati. L'articolo 49 della legge 24 luglio 1959, n. 622, è sostituito dall' della presente legge.
Storico versioni
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