Art. 1
LEGGE 21 giugno 1964, n. 466
In vigore dal 21 lug 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sono ammessi a partecipare ai concorsi a posti di ufficiale sanitario, di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, indipendentemente dal limite di età, anche i sanitari di ruolo presso ospedali dipendenti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che rivestano con almeno tre anni di anzianità nel ruolo, la qualifica di sovraintendente sanitario, di direttore, di vice direttore di ispettore sanitario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 giugno 1964
SEGNI
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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