Art. 3 · LEGGE 21 giugno 1964, n. 461

Art. 3

LEGGE 21 giugno 1964, n. 461

In vigore dal 19 lug 1964
All'onere di lire 250.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, si provvederà mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 giugno 1964 SEGNI MORO - SPAGNOLLI - GIOLITTI - TREMELLONI - COLOMBO - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: REALE
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