Art. 6 · LEGGE 9 giugno 1964, n. 615

Art. 6

LEGGE 9 giugno 1964, n. 615

In vigore dal 15 ago 1964
Le somme stanziate ai sensi della presente legge, ed eventualmente non impegnate in un esercizio, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.
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