Art. 1 · LEGGE 9 giugno 1964, n. 615

Art. 1

LEGGE 9 giugno 1964, n. 615

In vigore dal 31 mar 1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta a partire dall'esercizio finanziario; 1963-64, fino all'importo complessivo di lire 40 miliardi, la somma annua di lire 4.000 milioni per provvedere al risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi.
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