Art. 3
LEGGE 9 giugno 1964, n. 405
In vigore dal 1 lug 1964
L'ammissione all'Accademia per la frequenza del corso biennale di cui all'articolo 1 ha luogo a seguito di concorso per esami bandito per un numero di posti non superiore a quelli che presumibilmente si renderanno disponibili nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al 31 ottobre dell'anno in cui ha inizio il corso allievi ufficiali.
Due terzi dei posti sono messi a concorso tra i cittadini italiani che alla, data indicata nel comma precedente abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23°.
Il restante terzo è riservato ai sottufficiali in servizio nel Corpo che alla, stessa data abbiano compiuto due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato il 28° anno di età.
Per l'ammissione al concorso non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione a pubblici impieghi.
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