Art. 21 · LEGGE 9 giugno 1964, n. 405

Art. 21

LEGGE 9 giugno 1964, n. 405

In vigore dal 1 lug 1964
Le disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, contenute nella legge 26 gennaio 1942, n. 39, e nel decreto-legge 9 aprile 1948, n. 524, convertito nella, legge 22 aprile 1953, n. 342, sono abrogate. È abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge.
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