Art. 20 · LEGGE 9 giugno 1964, n. 405

Art. 20

LEGGE 9 giugno 1964, n. 405

In vigore dal 1 lug 1964
Le parole "ai gradi di capitano e di tenente", contenute nel primo comma dell'art. 65 della, legge 29 marzo 1956, n. 288, sono sostituite con le parole "al grado di capitano".
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