Art. 2
LEGGE 9 giugno 1964, n. 405
In vigore dal 1 lug 1964
Le modalità di svolgimento del corso allievi ufficiali e del corso di applicazione, l'ordinamento degli studi, le materie di insegnamento ed i rispettivi piani di studio, le sessioni di esami, i criteri per l'attribuzione del punteggio di merito e la formazione della graduatoria finale dei corsi stessi, sono stabiliti con regolamento.
La durata degli altri corsi di istruzione, le modalità del loro svolgimento, l'ordinamento degli studi e le materie d'insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno.
Con decreto del Ministro per l'interno sarà provveduto al conferimento degli incarichi d'insegnamento presso l'Accademia. La determinazione dei compensi da attribuire al personale incaricato è stabilita, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, con decreto del Ministro per l'interno da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro.
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