Art. 15 · LEGGE 9 giugno 1964, n. 405

Art. 15

LEGGE 9 giugno 1964, n. 405

In vigore dal 1 lug 1964
I sottotenenti che superino il corso di applicazione e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sull'avanzamento conseguono la promozione al grado di tenente con decorrenza dal compimento di due anni di anzianità di grado. I sottotenenti che, per causa di forza maggiore, superino il corso di applicazione successivamente alla data in cui hanno raggiunto due anni di anzianità di grado conseguono ugualmente la promozione al grado di tenente con decorrenza dalla data predetta. I sottotenenti che sono riprovati per la seconda volta durante il corso di applicazione cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria di congedo che loro compete ai sensi dell'art. 32 della legge 29 marzo 1956, n. 288, e successive modificazioni.
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