Art. 14 · LEGGE 9 giugno 1964, n. 405

Art. 14

LEGGE 9 giugno 1964, n. 405

In vigore dal 1 lug 1964
I sottotenenti in servizio permanente dopo la, nomina, frequentano, presso l'Accademia, del Corpo, un corso biennale di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente. Durante il corso è consentito ripetere soltanto un anno per una sola volta.
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