Art. 7 · LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

Art. 7

LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

In vigore dal 21 giu 1964
Dopo l'articolo 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 5-bis. - Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai loro statuti, i mutui di cui al precedente articolo 4, quarto comma, restando a carico dello Stato la percentuale di tasso superiore al 3 per cento. I rapporti fra lo Stato e gli istituti di credito fondiario sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro. Per il pagamento della differenza tra il tasso previsto dall'articolo 4, quarto comma, e quello praticato dagli istituti di credito, sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 10 milioni ciascuno per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965. Art. 5-ter. - Il limite d'impegno di cui al nono comma del precedente graverà, per l'esercizio 1963-64, sui fondi autorizzati con la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai sensi dell' della legge medesima. Il limite d'impegno di cui al precedente articolo 5-bis graverà, per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai sensi dell' della legge 4 novembre 1963, n. 1457".
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