Art. 39 · LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

Art. 39

LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

In vigore dal 21 giu 1964
In luogo delle provvidenze previste dagli articoli 4 e 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificati, rispettivamente, dai precedenti , ai proprietari degli immobili e delle aziende industriali, commerciali e artigiane distrutti, che non intendono provvedere alla ricostruzione, può essere corrisposta una somma entro i limiti massimi dei due terzi del contributo previsto per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare o dell'azienda, da ragguagliare al valore del bene alla data del 9 ottobre 1963. Le domande per ottenere i contributi di cui al comma precedente debbono essere presentate, a pena di decadenza, al prefetto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme da corrispondere, nei limiti di cui al primo comma, gravano sugli stanziamenti previsti per la concessione dei contributi. Il primo comma del presente articolo non si applica nei confronti delle attrezzature mobili delle imprese edili distrutte o danneggiate. Ai proprietari di dette attrezzature sono concesse le provvidenze di cui allo della legge 4 novembre 1963, n. 1457 e seguenti, indipendentemente dalla ricostruzione delle attrezzature nei territori indicati dall' della predetta legge.
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