Art. 34 · LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

Art. 34

LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

In vigore dal 21 giu 1964
Può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse nella catastrofe verificatasi il 9 ottobre 1963 nella zona del Vajont, senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso almeno un anno dalla data predetta. La procedura istruttoria di cui agli articoli 727 e 728 del Codice di procedura civile può essere omessa, qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal Comune di residenza dello scomparso. Si osservano, per quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, contenente disposizioni sulle persone scomparse in guerra.
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