Art. 31
LEGGE 31 maggio 1964, n. 357
In vigore dal 21 ago 1964
L' della, legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dal seguente:
". - Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonchè dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.
È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere relative alla ricostruzione della zona devastata.
Per quanto non espressamente previsto dai precedenti commi, si applicano le agevolazioni di cui allo articolo 11
della legge 4 novembre 1963, n. 1465
.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stabilimenti industriali di nuovo impianto, che non costituiscono ricostruzione, ampliamento, ammodernamento di impianti preesistenti alla data del 9 ottobre 1963, o sostituzione degli stessi".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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