Art. 26
LEGGE 31 maggio 1964, n. 357
In vigore dal 21 giu 1964
L' della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:
". - È concessa, l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1965 per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso in provincia di Udine.
Negli altri Comuni e località di cui all' della presente legge, la esenzione, in relazione al danno accertato, potrà essere concessa, a domanda degli interessati".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-05-31;357#art-26