Art. 23
LEGGE 31 maggio 1964, n. 357
In vigore dal 21 giu 1964
I lavoratori subordinati od autonomi che alla data del 9 ottobre 1963 esplicavano la loro attività nei Comuni e località indicati dal precedente continuano a fruire per sè e per i loro familiari a carico, per il periodo di un quinquennio a decorrere dalla data predetta, dell'assistenza sanitaria di malattia, a carico degli Istituti, Enti o Casse presso i quali i lavoratori stessi risultavano assicurati contro le malattie, semprechè non abbiano diritto a fruire dell'assistenza medesima per altro titolo.
I superstiti di lavoratori subordinati od autonomi deceduti per effetto della catastrofe della diga del Vajont, verificatasi in data 9 ottobre 1963, nel territorio dei Comuni di cui al precedente , i quali non abbiano altrimenti diritto all'assistenza sanitaria di malattia, fruiranno, per un quinquennio dalla data predetta, dell'assicurazione stessa, a carico dell'I.N.A.M. nei limiti, termini e modalità previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-05-31;357#art-23