Art. 22 · LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

Art. 22

LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

In vigore dal 21 giu 1964
A coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di riversibilità, secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili. Per coloro la cui rendita non è calcolabile ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e integrazioni, la determinazione della rendita sarà effettuata sulla base di redditi convenzionali stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione alla parte del reddito inerente alla attività lavorativa, entro i limiti minimi e massimi indicati dall'articolo 17, lettera a), della legge 19 gennaio 1963, n. 15. Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'I.N.A.I.L. e vengono rimborsate annualmente dallo Stato sulla base di apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Istituto predetto.
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