Art. 18 · LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

Art. 18

LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

In vigore dal 21 giu 1964
Ferma restando l'autorizzazione di spesa prevista dall' della legge 4 novembre 1963, n. 1457, l'articolo medesimo è sostituito dal seguente ". - Le provvidenze previste dall' della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano a favore delle aziende agricole, pastorali e silvane, anche se costituite da piccoli appezzamenti di terreni coltivati, danneggiate o distrutte a causa dell'evento catastrofico del Vajont, ricadenti nei Comuni e località indicati nell' della presente legge, nonchè nelle zone che saranno delimitate a termini dell' della legge 21 luglio 1960, n. 739. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nella misura del 100 per cento alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte e nella stessa misura, avuto riguardo al danno accertato, al pagamento dei frutti pendenti, dei soprassuoli forestali e dei pioppeti danneggiati o distrutti, compresi quelli dei terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano anche a favore dei proprietari dei fondi rustici non coltivatori diretti e senza limite di reddito. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre 1964 agli Ispettorati ripartimentali delle foreste. Alla concessione e liquidazione dei pagamenti di cui al presente articolo, si provvede in ognuna delle due Province sentita una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta del presidente dell'Amministrazione provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, dell'ispettore ripartimentale delle foreste, del direttore provinciale del Tesoro, del capo dell'Ufficio tecnico erariale, del presidente della camera di commercio, industria e agricoltura e di tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative, nominati dal prefetto. La liquidazione avverrà sulla base dell'individuazione e definizione delle partite catastali dei terreni privati o demaniali danneggiati o distrutti, eseguite dai competenti uffici tecnici erariali".
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