Art. 13 · LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

Art. 13

LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

In vigore dal 21 giu 1964
Dopo l'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, numero 1457, è inserito il seguente: "Art. 16-bis. - Per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'attività delle imprese che intendano riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte, il Ministro per il tesoro anticipa all'I.M.I., mediante apposita convenzione, un fondo di lire 1.500 milioni. Detto fondo verrà utilizzato dall'I.M.T. per l'estinzione, alle relative scadenze, delle obbligazioni di cui al comma precedente, su richiesta dei fornitori e dei creditori convalidata dalle imprese debitrici. Per le prestazioni riguardanti lavoro subordinato le imprese debitrici presenteranno l'elenco nominativo delle somme da versare all'I.M.I. il quale provvederà alla corresponsione degli importi dovuti a singoli lavoratori tramite un istituto di credito locale. La rivalsa dell'I.M.I. nei riguardi delle imprese debitrici potrà essere esercitata solo dopo che siano decorsi 4 anni dalla data di scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, secondo un piano di graduale smobilizzo per una durata di tre anni".
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