Art. 1
1 / 1In vigore dal 7 giu 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 1964, n. 150, concernente la sospensione dei termini per il disastro del Vajont.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 maggio 1964
SEGNI
MORO - REALE TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-28;356#art-1