Art. 4

Art. 4

In vigore dal 1 lug 1964
Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dell'importo di lire 62.500.000.000 da ripartire in parti uguali in cinque esercizi finanziari a decorrere da quello in cui entreranno in vigore gli Accordi di cui all', si provvede per l'esercizio finanziario 1963-64, con un'aliquota delle maggior entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 maggio 1964 SEGNI MORO - SARAGAT - TAVIANI - REALE - GIOLITTI - TREMELLONI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - BO Visto, il Guardasigilli: REALE
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