Art. 3
In vigore dal 1 lug 1964
Il Governo è autorizzato, fino alla scadenza prevista dall' della Convenzione di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nella Convenzione e negli Accordi indicati nell' della presente legge le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione e dagli Accordi stessi.
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