Art. 2
In vigore dal 1 lug 1964
Piena ed intera esecuzione e data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformità all' della Convenzione di cui alla lettera a) dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-rd-2