Art. 1
In vigore dal 1 lug 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità, conclusi a Yaoundè il 20 luglio 1963:
a) Convenzione di Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità, con Accordo e Protocolli allegati ed Atto finale;
b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio;
c) Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità;
d) Protocollo relativo all'importazione di caffè verde nei Paesi del Benelux.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-rd-1