Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 lug 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità, conclusi a Yaoundè il 20 luglio 1963: a) Convenzione di Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità, con Accordo e Protocolli allegati ed Atto finale; b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio; c) Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità; d) Protocollo relativo all'importazione di caffè verde nei Paesi del Benelux.
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