Art. 41
Protocollo 5

Art. 41

114 / 161
In vigore dal 1 lug 1964
. Le importazioni in uno Stato associato che siano oggetto di un contratto di forniture finanziarie dalla Comunità non sono imputate ai contingenti aperti agli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-41