Protocollo 5
Art. 4
77 / 161In vigore dal 1 lug 1964
.
1. L'assistenza tecnica connessa agli investimenti è finanziata
mediante aiuti non rimborsabili.
2. Essa comprende in particolare le seguenti azioni:
programmazione,
studi speciali e regionali di sviluppo,
studi tecnici ed economici necessari per mettere a punto progetti
di investimento,
aiuto alla preparazione dei fascicoli,
aiuto all'esecuzione e controllo tecnico dei lavori,
aiuto temporaneo per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di
un determinato investimento o di un complesso di attrezzature,
assunzione temporanea dell'onere rappresentato dai tecnici e dai beni di consumo necessari alla buona esecuzione di un progetto d'investimento.
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