Protocollo 1›Titolo V
Art. 4
68 / 161In vigore dal 1 lug 1964
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Qualsiasi aumento dei dazi doganali e delle tasse di effetto
equivalente a tali dazi che sia ritenuto necessario allo sviluppo e all'industrializzazione o che abbia, per scopo di alimentare il bilancio di uno Stato associato è comunicato al Consiglio di Associazione prima della sua entrata in vigore e, a richiesta della Comunità, dà luogo a consultazioni in merito.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-4