Protocollo 5
Art. 37
110 / 161In vigore dal 1 lug 1964
.
Ciascuno Stato associato presenta alla Comunità, nell'ambito del proprio programma, richieste di aiuti per la diversificazione sulla base di progetti determinati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-37