Protocollo 1›Titolo V
Art. 3
67 / 161In vigore dal 1 lug 1964
Ciascuno Stato associato si dichiara disposto a ridurre i dazi
doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi nei confronti degli Stati membri secondo un ritmo più rapido di quello previsto dal precedente articolo se la sua situazione economica glielo consente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-3