Art. 25
Protocollo 5

Art. 25

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In vigore dal 1 lug 1964
. Ciascuno Stato associato, per il finanziamento delle azioni di cui all' del presente Protocollo ed entro i limiti dell'importo di cui beneficia a tale titolo, presenta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, un programma che comprenda al massimo il periodo di validità, di quest'ultima e preveda contemporaneamente aiuti per la produzione e aiuti per la diversificazione o soltanto aiuti per la diversificazione.
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