Art. 23
Protocollo 5

Art. 23

96 / 161
In vigore dal 1 lug 1964
. Gli aiuti per la produzione hanno lo scopo di rendere più agevole ai produttori degli Stati associati il graduale adeguamento delle loro produzioni alle esigenze di una commercializzazione a prezzi mondiali. Gli aiuti per la diversificazione debbono permettere agli Stati associati di riformare la propria struttura e di realizzare le opportune diversificazioni nei settori agricolo, industriale e commerciale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-23