Protocollo 5
Art. 22
95 / 161In vigore dal 1 lug 1964
.
Gli aiuti per la produzione e la diversificazione di cui agli
, paragrafi 3 e 18, lettera b) della Convenzione sono distribuiti e impiegati alle condizioni che seguono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-22