Art. 2
Protocollo

Art. 2

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In vigore dal 1 lug 1964
. Il presente Protocollo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore. Il presente Protocollo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le disposizioni del primo comma, alla medesima data della Convenzione di Associazione. FATTO a Yaoundè, il venti luglio millenovecentosessantatre. Per Sua Maestà il Re dei Belgi: H. FAYAT Per il Presidente della Repubblica federale di Germania: W. SCHEED Per il Presidente della Repubblica Francese: R. TRIBOULET Per il Presidente della Repubblica italiana: E. COLOMBO Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo: E. SCHAUS Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi: J. LUNS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SARAGAT
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-2-6