Protocollo 6
Art. 2
117 / 161In vigore dal 1 lug 1964
.
La Comunità e gli Stati associati assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro partecipanti alle riunioni della Conferenza parlamentare dell'Associazione e della Commissione paritetica.
Alle stesse condizioni, assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonché delle spese postali e di telecomunicazioni.
Le spese d'interpretazione durante le sedute e di traduzione e
riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture e uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunità o dagli Stati associati, secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno stato associato.
Storico versioni
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