Protocollo 2›Titolo V
Art. 2
70 / 161In vigore dal 1 lug 1964
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Il contingente globale di cui al primo comma dell', è
istituito ed aumentato nel modo seguente:
A) In ogni Stato associato in cui le importazioni sono limitate da restrizioni quantitative, l'ammontare del 1959 calcolato in conformità dell' della Convenzione di applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, firmata il 25 marzo 1937 ed allegata al Trattato, aumentato del 73 per cento. Questo contingente di base deve raggiungere almeno il 15 per cento dell'importazione globale di detto prodotto in questo Stato associato nell'ultimo anno per cui si hanno statistiche.
Se per un prodotto non liberalizzato non è aperto alcun
contingente d'importazione in uno Stato associalo, quest'ultimo istituisce un contingente pari almeno ai 15 per cento dell'importazione globale di detto prodotto in questo Stato associato nell'ultimo anno per cui si hanno statistiche.
Per i prodotti che non sono mai stati importati da uno Stato
associato, quest'ultimo istituisce un contingente per un importo adeguato.
Il contingente di base così stabilito è aumentato del 20 per
cento per il primo anno, indi ogni anno rispetto all'anno precedente del 20 per cento per il secondo anno, del 30 per cento per il terzo anno, del 10 per cento per il quarto anno.
B) Ogni Stato associato le cui importazioni siano limitate da
misure diverse dalle restrizioni quantitative istituisce per ciascun prodotto non liberalizzato, a decorrere dell'entrata in vigore della Convenzione, un contingente globale accessibile agli Stati membri senza discriminazione e pari all'aumentare delle importazioni di tale prodotto in provenienza dagli Stati membri, effettuate da questo Stato associato nell'ultimo anno per cui si hanno statistiche. Tale contingente non può essere inferiore al 15 per cento dell'importazione globale dello stesso prodotto durante l'anno di riferimento.
Il contingente di base così stabilito è aumentato alle condizioni
di cui al quarto comma del precedente paragrafo A).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-2-2