Protocollo 5
Art. 14
87 / 161In vigore dal 1 lug 1964
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L'esame da parte della Banca dell'ammissibilità dei progetti e la concessione dei prestiti agli Stati associati o alle imprese di tali Stati si effettuano secondo le modalità, condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e tenendo conto della capacità d'indebitamento dello Stato interessato. La Banca finanzia solo i progetti che hanno avuto il parere favorevole dello Stato o degli Stati associati interessati.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-14