Protocollo 5
Art. 13
86 / 161In vigore dal 1 lug 1964
.
La Comunità stabilisce le condizioni per la concessione dei
prestiti nonché, le relative modalità d'esecuzione e di restituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-13