Protocollo 5
Art. 12
85 / 161In vigore dal 1 lug 1964
.
Tali prestiti possono essere concessi per un periodo massimo di 40 anni e possono essere esonerati da ammortamenti per un periodo non superiore a 10 anni. Essi beneficiano di condizioni favorevoli di interessi
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-12