Art. 11
Protocollo 5

Art. 11

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In vigore dal 1 lug 1964
. I prestiti a condizioni speciali di cui all' della Convenzione servono a finanziare progetti di investimento d'interesse generale per lo Stato beneficiario nella misura in cui lo consentano la redditività diretta dei progetti e la capacità di indebitamento dello Stato interessato all'atto della concessione del prestito.
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