Art. 7
Convenzione

Art. 7

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In vigore dal 1 lug 1964
Fatte salve le disposizioni particolari proprie del commercio frontaliero, il regime che gli Stati associati applicano, in virtù del presente Titolo, ai prodotti originari degli Stati membri non può in nessun caso essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo più favorito.
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