Convenzione›Titolo V
Art. 61
61 / 161In vigore dal 1 lug 1964
La Comunità e gli Stati membri assumono gli impegni di cui agli
della Covenzione nei cofronti degli Stati associati che, in base ad obblighi internazionali loro applicabili all'entrata in vigore del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e che li sottoponevano all'applicazione di un regime doganale particolare, ritengano di non poter garantire sin da ora a favore della Comunità la reciprocità di cui all', paragrafo 2 della Convenzione.
Le Parti contraenti interessate riesaminano la situazione al più tardi tre anni dopo la entrata in vigore della Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-61