Convenzione›Titolo V
Art. 57
57 / 161In vigore dal 1 lug 1964
1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla data in cui sono stati depositati gli strumenti di ratifica degli Stati membri e di almeno quindici Stati associati, nonché l'atto di notifica della conclusione della Convenzione da parte della Comunità.
2. Lo Stato associato che non ha ratificato la Convenzione il
giorno della sua entrata in vigore qual'è previlta nel paragrafo precedente può procedere a detta ratifica soltanto entro i dodici mesi successivi alla entrata in vigore a meno che prima della scadenza di questo termine esso porti a conoscenza del Consiglio diAssociazione la propria intenzione di ratificare la Con venzione al più tardi nei sei mesi successivi a questo termine e purchè depositi, entro questo stesso termine, gli strumenti di ratifica.
3. Per gli Stati che non hanno ratificato la Convenzione il giorno della sua entrata in vigore qual'è prevista nel paragrafo 1, le disposizioni della Convenzione diventano applicabili il primo giorno del mese successivo al deposito dei rispettivi strumenti di ratifica.
Gli Stati firmatari che ratificano la Convenzione nelle condizioni enunciate dal paragrafo 2 riconoscono la validità di qualsiasi misura d'applicazione della Convenzione adottata tra la data d'entrata, in vigore della Convenzione e la data in cui le suo disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Senza pregiudizio di un termine che potrebbe essere loro accordato dal Consiglio di Associazione, essi adempiono al più tardi sei mesi dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica tutti gli obblighi che sono a loro carico ai sensi della Convenzione o in base a decisioni di applicazione prese dal Consiglio di Associazione.
4. Il regolamento interno degli organi dell'Associazione stabilisce
se ed in quali condizioni i rappresentanti degli Stati firmatari, che alla data dell'entrata in vigore della Convenzione non l'hanno ancora ratificata, partecipano in qualità di osservatori alle sedute degli organi dell'Associazione. Tali disposizioni avranno effetto solo fino alla data in cui la Convenzione diventa applicabile a detti Stati; perderanno comunque ogni efficacia alla data in cui, in base alle modalità del paragrafo 2, lo Stato in questione non potrà più procedere alla ratilica della Convenzione.
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