Convenzione›Titolo V
Art. 52
52 / 161In vigore dal 1 lug 1964
Il Consiglio di Associazione può fare qualsiasi raccomandazione
per agevolare i contatti fra la Comunità e i rappresentanti degli interessi professionali degli Stati associati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-52