Art. 47
ConvenzioneTitolo V

Art. 47

47 / 161
In vigore dal 1 lug 1964
1. Il Consiglio di Associazione determina nel proprio regolamento interno i compiti e la competenza del Comitato di Associazione per garantire soprattutto la continuità della cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Associazione. 2. Ove occorra, il Consiglio di Associazione può delegare al Comitato dil Associazione, alle condizioni ed entro, i limiti che esso stesso stabilisce, l'esercizio dei poteri che gli competono a norma della presente Convenzione. 3. In tal caso, il Comitato di Associazione si pronuncia alle condizioni di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-47